La domanda di rimborso deve essere presentata entro dieci anni dal termine della validità del titolo edilizio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2943).
La perdita di efficacia del titolo abilitativo può verificarsi con la rinuncia esplicita all'esecuzione delle opere con la scadenza del termine di un anno senza l’inizio dei lavori o con la scadenza del termine previsto per la loro conclusione.
L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.
Domanda di rimborso del contributo di costruzione |
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Copia del documento d'identità |
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Documentazione attestante il versamento del contributo di costruzione |
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Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione |
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Ulteriori immobili oggetto del procedimento |
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Ulteriori intestatari del procedimento |
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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 12:14.35